Statuto dell’associazione
SLSI Sindacato Libero della Svizzera italiana
1. Nome, sede, durata e scopo
Art. 1
SLSI Sindacato Libero della Svizzera italiana è un’associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del CC.
La sua sede è a Massagno e la durata è illimitata.
Art. 2
Il SLSI Sindacato Libero della Svizzera italiana si ispira ai principi di difesa dei lavoratori, del territorio e della popolazione che ci vive nell’ottica di promuovere una politica del lavoro etica, corretta e che valorizza i lavoratori e la loro persona.
Art. 3
Lo scopo dell’associazione è la promozione, la difesa e lo sviluppo degli interessi sociali, culturali, giuridici ed economici dei lavoratori della Svizzera italiana.
Lo scopo sociale può in particolare essere raggiunto tramite la consulenza e l’assistenza giuridica, gli interventi di carattere sindacale, la concertazione con le istituzioni e le associazioni di categoria, la negoziazione, il perfezionamento e la difesa di contratti collettivi di lavoro.
L’associazione può agire in proprio nome per la tutela degli interessi dei lavoratori e degli associati.
2. Affiliazione e organizzazione
Art. 4
Possono essere affiliati al SLSI Sindacato Libero della Svizzera italiana
– lavoratori, le lavoratrici, i pensionati e le pensionate, apprendisti e studenti che hanno residenza Svizzera, che lavorano o hanno lavorato in Svizzera;
– sostenitori, che condividono gli ideali e lo scopo dell’associazione.
Il Comitato Direttivo ha facoltà di decidere in modo inappellabile circa l’ammissione di un socio, senza indicarne i motivi.
Le dimissioni degli affiliati devono essere presentate al Comitato Direttivo entro la fine del mese di
giugno per la fine dell’anno in corso.
Art. 5
Con le dimissioni gli affiliati perdono ogni e qualsiasi diritto nei confronti dell’associazione.
L’espulsione di un affiliato è decisa dal Comitato Direttivo, dopo aver sentito la persona
interessata.
Art. 6
L’associato al SLSI Sindacato Libero della Svizzera italiana:
– ha il diritto alle prestazioni stabilite dal Comitato Direttivo mediante un regolamento dallo stesso emanato;
– è tenuto al pagamento dei contributi stabiliti, per importo e per modalità, dal Comitato Direttivo.
Art. 7
Per gli impegni dell’associazione risponde unicamente il patrimonio della stessa. È esclusa ogni
responsabilità personale dei soci e degli affiliati.
Art. 8 Associati
Art. 8a Associati fondatori
Sono soci fondatori coloro che hanno costituito I’Associazione, presenti o rappresentati all’assemblea costitutiva.
Ciascun socio fondatore ha un diritto permanente di nominare un membro in seno al Comitato Direttivo.
La qualità di socio fondatore non si può alienare né trasmettere per successione.
È possibile dimissionare e rinunciare allo statuto di socio fondatore, tramite comunicazione scritta indirizzata al Comitato direttivo.
Art. 8b Associati onorari
Possono essere nominati dal Comitato Direttivo come Associati onorari tutte le persone fisiche, giuridiche o istituzioni che si sono particolarmente distinte ed hanno dato un significativo contributo allo sviluppo dell’associazione o dei suoi scopi.
La nomina di Associato onorario deve essere approvata dall’Assemblea.
La qualità di Associato onorario non si può alienare né trasmettere per successione.
È possibile dimissionare e rinunciare allo statuto di Associato onorario.
Art. 8c Associati ordinari
Possono far parte dell’Associazione in qualità di associati ordinari persone fisiche o Enti e tutti coloro che accettano gli scopi dell’Associazione sopra menzionati e che adempiono i requisiti di cui all’art. 4 del presente Statuto.
Art. 9
Gli organi dell’associazione sono
1. L’assemblea dei soci;
2. Il Comitato Direttivo.
3. Organi
A) Assemblea dei soci
Art. 10
L’assemblea sociale è costituita da tutti gli associati e il diritto di voto è stabilito come indicato di seguito:
– Soci fondatori, a ciascun associato fondatore è assegnato un voto;
– Associati onorari, senza diritto di voto;
– Associati ordinari, senza diritto di voto.
L’assemblea sociale è convocata dal Comitato Direttivo, almeno una volta all’anno.
All’assemblea spetta il compito di nominare il Comitato Direttivo ed esercita l’alta sorveglianza.
Art. 11
I soci vengono invitati all’Assemblea sociale, almeno 10 giorni in anticipo per iscritto,
tramite posta ordinaria, e-mail o fax.
L’Assemblea sociale ha i seguenti compiti inalienabili (art. 65 CC):
a) Elezione o revoca della Direzione
b) Elaborazione e modifica degli statuti
c) Approvazione della contabilità
Art. 12
In seno all’Assemblea sociale hanno diritto di voto unicamente i soci fondatori.
Ogni socio fondatore ha diritto a un voto; le decisioni vengono prese con una semplice maggioranza dei voti dei soci presenti.
In caso di parità dei voti, il voto del Presidente dell’assemblea è preponderante.
B) Comitato Direttivo
Art. 13
II Comitato Direttivo viene nominato dall’assemblea dei soci ogni quattro anni e si compone di un numero variabile da 3 a 7 membri.
Tra i suoi membri il Comitato Direttivo designa un Presidente e un vice-Presidente.
Esso ha tutte le competenze che non vengono esplicitamente attribuite all’assemblea dei soci. In particolare, ma non a titolo esaustivo, rappresenta l’associazione verso l’esterno e gestisce le attività in corso, procedendo a tutti gli atti di ordinaria amministrazione. A questo proposito ha facoltà di conferire mandati a terzi o di assumere dipendenti. Elabora eventuali regolamenti o direttive.
Art. 14
Il SLSI Sindacato Libero della Svizzera italiana è di regola vincolato dalla firma collettiva di due membri del Comitato Direttivo.
Il Comitato direttivo può attribuire ai suoi membri il diritto di firma individuale.
II Comitato Direttivo può designare altri funzionari aventi diritto solo alla firma collettiva.
I membri del Comitato Direttivo non devono avere motivi di incompatibilità con gli ideali e le funzioni del SLSI Sindacato Libero della Svizzera italiana. Nel caso i cui dovessero assumere un impegno politico istituzionale a livello comunale, cantonale o federale, dovranno dare disdetta dal loro mandato almeno 6 mesi prima di un’eventuale candidatura. In caso contrario il Comitato Direttivo potrà revocargli la carica con effetto immediato.
B) Comitato Interprofessionale
Art. 15
Il Comitato Direttivo ha la facoltà di costituire un Comitato Interprofessionale e di nominare i suoi membri.
Il Comitato Interprofessionale ha competenze consultive in favore degli affiliati.
Il Comitato Interprofessionale è composto al massimo da 20 membri, che devono essere soci iscritti all’associazione.
4. Finanze, retribuzioni e durata
Art. 16 Finanze e patrimonio
Le risorse finanziarie dell’Associazione sono costituite da:
1. quote associative annuali;
2. donazioni volontarie;
3. contributi da parte di singoli, Associazioni, Istituzioni;
4. contributi straordinari degli associati;
5. contributi derivanti da programmi ed eventi o qualsiasi altra entrata/risorsa;
6. autorizzate dalla legge.
L’uso delle entrate e del patrimonio è deciso dal Comitato Direttivo, che ne rende conto all’Assemblea degli associati.
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 17 Retribuzioni
I membri del Comitato Direttivo possono ricevere un compenso per le attività svolte.
L’Associazione può impiegare e retribuire personale dipendente per amministrare ed eseguire le sue attività.
Art. 18 Durata
L’Associazione ha durata illimitata. L’Associazione può essere sciolta in ogni tempo su
delibera unanime dell’Assemblea degli associati, per comprovata impossibilità di conseguire gli scopi sociali.
In caso di scioglimento dell’Associazione o di sua cessazione per qualsiasi causa, I’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni, fondazioni o enti aventi scopi analoghi.
Statuto adottato il 23 gennaio 2020.
Statuto modificato il 20 maggio 2022.